*Aggiornato a giugno 2026*
L’autorizzazione paesaggistica per una recinzione, una tettoia o una pergola serve quando l’opera ricade in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Non sempre, però, la procedura è la stessa: dipende dal tipo di opera, dalle sue dimensioni e dai materiali. In questa guida spieghiamo come capire quale strada seguire, opera per opera, distinguendo i casi esenti da quelli che richiedono una pratica.
Prima di tutto un chiarimento utile. L’autorizzazione paesaggistica tutela il paesaggio ed è una cosa diversa dal titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) che riguarda la regolarità urbanistica. Le due autorizzazioni non si sostituiscono: spesso vanno richieste entrambe, e quella paesaggistica è il presupposto da ottenere prima di avviare i lavori. Confonderle è l’errore più frequente di chi apre un cantiere.
Quando l’opera ricade in zona con vincolo paesaggistico
Il primo passo non è chiedersi quale procedura usare, ma se il vincolo c’è davvero. Il vincolo paesaggistico può derivare da un provvedimento specifico oppure dalla legge, come accade per fasce costiere, sponde di fiumi, montagne sopra una certa quota o boschi. Per i criteri generali resta utile la nostra guida su come riconoscere un vincolo paesaggistico e quali lavori richiedono l’autorizzazione, che spiega dove verificare la presenza del vincolo prima di progettare.
Se l’immobile non è in area vincolata, l’autorizzazione paesaggistica non serve: resta solo l’eventuale titolo edilizio. Se invece il vincolo c’è, va individuata la procedura corretta in base all’opera.
La presenza del vincolo va sempre verificata sul certificato di destinazione urbanistica e presso l’ufficio tecnico comunale, non dedotta a memoria.
Tre strade: opere esenti, procedura semplificata, procedura ordinaria
Il quadro è definito da due norme. Il DPR 31/2017 individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione (Allegato A) e quelli di lieve entità soggetti alla procedura semplificata (Allegato B). Tutto ciò che non rientra in questi elenchi segue la procedura ordinaria prevista dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In sintesi, le tre possibilità sono queste. Le opere esenti non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica, pur potendo richiedere un titolo edilizio. La procedura semplificata vale per interventi di lieve entità, con un iter più rapido e una relazione paesaggistica in forma semplificata. La procedura ordinaria è la regola generale per gli interventi più rilevanti, con il coinvolgimento della Soprintendenza.
Gli allegati A e B del DPR 31/2017 sono stati aggiornati da ultimo dal D.P.R. 73/2026, in vigore dal 27 maggio 2026, con modifiche che riguardano però soltanto le strutture turistico-ricettive all’aperto e non incidono sulle opere trattate in questa guida. Per capire come cambiano tempi e documenti tra le due pratiche, abbiamo dedicato un approfondimento al confronto tra procedura paesaggistica semplificata e ordinaria, che resta il riferimento per scegliere l’iter una volta classificata l’opera.
Autorizzazione paesaggistica per recinzioni e muri di cinta
La recinzione è il caso più richiesto. La logica del DPR 31/2017 distingue tra mantenere l’esistente e modificarlo. La manutenzione o sostituzione di recinzioni e cancelli che rispetta caratteristiche, materiali e finiture preesistenti rientra di norma tra le opere escluse dall’autorizzazione. Realizzare invece una recinzione nuova, o con caratteristiche diverse da quelle precedenti, ricade tipicamente nella procedura semplificata dell’Allegato B.
Lo stesso ragionamento vale per i muri di cinta. Conta molto la zona: per i beni di particolare pregio individuati dall’articolo 136 del Codice, anche interventi che altrove sarebbero esenti possono richiedere comunque la pratica. Per questo la classificazione finale va sempre confermata con l’ufficio tecnico.

Tettoie, pergole, pergolati e gazebo in zona vincolata
Qui le definizioni contano più che altrove, perché la stessa parola indica in pratica oggetti molto diversi. Una tettoia permanente è una struttura coperta stabilmente ancorata al suolo: il DPR 31/2017 colloca tettoie e porticati entro una certa dimensione tra gli interventi di lieve entità in procedura semplificata, mentre oltre quei limiti scatta la procedura ordinaria.
Per pergole, pergolati e gazebo il discrimine è la natura dell’opera. Una struttura leggera, aperta, priva di copertura stabile e facilmente amovibile tende a essere considerata di minore impatto; una struttura con copertura fissa, tamponamenti o dimensioni rilevanti si avvicina invece a una tettoia vera e propria, con la procedura più impegnativa. Poiché gli allegati non elencano queste opere con etichette nette, la classificazione dipende dal caso concreto e dal regolamento edilizio comunale.
Pergolato e tettoia possono sembrare simili in cantiere ma seguire procedure diverse: è la presenza di una copertura stabile a spostare l’inquadramento.
Il consiglio operativo è non fermarsi al nome commerciale del prodotto, ma descrivere all’ente le caratteristiche reali della struttura prima di acquistarla.
Casette da giardino e depositi attrezzi
Anche i piccoli manufatti accessori seguono la stessa scala. Alcuni interventi minori, come determinate serre a uso domestico di piccole dimensioni, rientrano tra le opere escluse; la demolizione senza ricostruzione di manufatti privi di interesse rientra invece di norma nella procedura semplificata. Un piccolo ricovero per attrezzi entro dimensioni contenute si colloca anch’esso tra gli interventi di lieve entità in procedura semplificata, mentre una casetta abitabile o di dimensioni maggiori richiede la procedura ordinaria.
Il punto critico è la stabilità. Un manufatto ancorato al suolo, dotato di fondazione e destinato a restare nel tempo difficilmente è considerato “precario”, anche se piccolo. La precarietà reale, non quella dichiarata, è ciò che gli enti valutano.
Tabella riepilogativa opera → procedura tipica
La tabella sintetizza l’inquadramento più ricorrente. Va letta come orientamento, non come automatismo: dimensioni, materiali e zona possono spostare l’opera in una categoria diversa.
| Opera | Procedura tipica | Cosa la fa cambiare |
|---|---|---|
| Manutenzione recinzione esistente (stessi materiali) | Spesso esente | Beni di pregio (art. 136), modifiche estetiche |
| Recinzione/muro di cinta nuovi o diversi | Semplificata | Dimensioni, zona vincolata di pregio |
| Tettoia/porticato entro limiti di superficie | Semplificata | Superficie e volume oltre soglia, allora ordinaria |
| Tettoia ampia o con tamponamenti | Ordinaria | Riduzione di dimensioni e impatto |
| Pergola/pergolato amovibile, senza copertura fissa | Da verificare (minor impatto) | Copertura stabile o dimensioni, allora procedura piena |
| Gazebo stabile | Da verificare / semplificata-ordinaria | Precarietà reale, ancoraggio al suolo |
| Casetta/deposito attrezzi di piccole dimensioni | Semplificata | Dimensioni e abitabilità, allora ordinaria |
Titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica non sono la stessa cosa
Vale la pena ribadirlo perché genera molti errori. L’autorizzazione paesaggistica valuta l’impatto sul paesaggio; il titolo edilizio valuta la conformità urbanistica. Un’opera può essere esente da autorizzazione paesaggistica ma richiedere comunque una CILA o una SCIA, e viceversa. Quando servono entrambe, l’autorizzazione paesaggistica è il presupposto: va ottenuta prima di poter procedere con i lavori.
Chi salta questo passaggio rischia di realizzare un’opera priva del titolo paesaggistico, con la necessità di attivare poi un procedimento di accertamento di compatibilità ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, dall’esito tutt’altro che scontato.
Documenti da preparare e ruolo dello studio
I documenti dipendono dalla procedura, ma un nucleo è comune. La pratica si fonda sulla relazione paesaggistica, il documento tecnico che descrive lo stato dei luoghi e l’inserimento dell’opera nel contesto: i criteri per redigerla sono nella nostra guida sulla relazione paesaggistica, più snella nella versione semplificata.
| Documento | Semplificata | Ordinaria |
|---|---|---|
| Relazione paesaggistica | In forma semplificata | In forma completa |
| Elaborati grafici (stato attuale e progetto) | Sì | Sì |
| Documentazione fotografica e fotoinserimenti | Sì | Sì, più estesa |
| Coinvolgimento Soprintendenza | Parere nei casi previsti | Parere obbligatorio |
Inquadrare correttamente l’opera all’inizio evita la trafila più costosa: presentare la pratica sbagliata, vedersela respingere e ricominciare. È il valore di una verifica tecnica preliminare, soprattutto sugli immobili vincolati, ambito in cui il nostro studio a Torino affianca proprietari e tecnici nella classificazione dell’intervento prima della presentazione.
Domande frequenti
Per una recinzione in zona vincolata serve sempre l’autorizzazione paesaggistica?
No. La sola manutenzione di una recinzione esistente con gli stessi materiali è spesso esente, mentre una recinzione nuova o diversa di solito richiede la procedura semplificata. La presenza di vincoli di pregio può cambiare l’inquadramento, perciò va verificato con il Comune.
Una pergola amovibile richiede l’autorizzazione paesaggistica?
Dipende dalle caratteristiche reali. Una struttura leggera, aperta e senza copertura stabile ha minore impatto, ma se è dotata di copertura fissa o dimensioni rilevanti si avvicina a una tettoia e segue una procedura più impegnativa. La classificazione va confermata caso per caso.
Autorizzazione paesaggistica e CILA sono la stessa cosa?
No. Sono autorizzazioni distinte: la prima tutela il paesaggio, la seconda riguarda la regolarità edilizia. Spesso servono entrambe e l’autorizzazione paesaggistica va ottenuta prima dei lavori.
Cosa succede se realizzo una tettoia senza autorizzazione?
L’opera è priva del titolo paesaggistico. In alcuni casi è possibile attivare un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ma l’esito non è garantito ed è una strada da valutare con un tecnico.

