Il silenzio assenso della Soprintendenza paesaggistica è uno dei concetti più fraintesi e potenzialmente costosi nel diritto edilizio. Molti proprietari e persino alcuni professionisti credono che la mancata risposta della Soprintendenza entro un termine prefissato equivalga a un’approvazione implicita del progetto. Questa convinzione è, nella quasi totalità dei casi, un errore che può portare a gravi conseguenze.
Il punto è distinguere due rapporti. Tra Soprintendenza e Comune il silenzio assenso sul parere è previsto, almeno nella procedura semplificata. Tra Comune e cittadino, invece, un’autorizzazione paesaggistica tacita di regola non esiste: un’eccezione riguarda gli impianti a fonti rinnovabili. Capire questa differenza è fondamentale per gestire correttamente qualsiasi pratica.
Termini e commi sono verificati sul testo vigente di L. 241/1990, D.Lgs. 42/2004, D.P.R. 31/2017, D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 190/2024.
La Regola Generale: il Paesaggio come Eccezione al Silenzio Assenso
Per capire la questione, bisogna partire da un principio generale. La Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) ha introdotto il silenzio assenso come regola per semplificare l’azione della Pubblica Amministrazione: se un ente non risponde entro i termini, l’istanza del cittadino si considera accolta.
Tuttavia, la stessa legge prevede delle eccezioni per materie di particolare rilievo. La tutela del paesaggio, insieme a quella dei beni culturali e dell’ambiente, è una di queste. Essendo un valore primario protetto dall’articolo 9 della Costituzione, non può essere “approvato” per inerzia.
Pertanto, la regola di base è netta: nel procedimento ordinario e in quello semplificato il cittadino non ottiene un’autorizzazione paesaggistica per silenzio. Lo esclude l’art. 20, comma 4, della L. 241/90. Il silenzio della Soprintendenza, però, non è irrilevante. Nei rapporti tra amministrazioni opera il silenzio assenso dell’art. 17-bis della stessa legge, che riguarda il parere e non il titolo finale. In questi due procedimenti l’autorizzazione paesaggistica va rilasciata dal Comune con un provvedimento espresso. Un’eccezione, introdotta per gli impianti a fonti rinnovabili, è spiegata più avanti.
Il Silenzio della Soprintendenza nella Procedura Ordinaria: il Comune Decide Comunque
Cosa succede quando la Soprintendenza non si esprime nella procedura paesaggistica ordinaria? Non scatta alcun “silenzio devolutivo” verso un organo statale superiore. L’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 prevede un meccanismo diverso, che lascia la decisione al Comune.
Come Funzionano i Termini nella Procedura Ordinaria?
- Termine per il Parere: Nella procedura ordinaria, la Soprintendenza ha 45 giorni dalla ricezione degli atti per rendere il proprio parere vincolante (art. 146, comma 8).
- Scadenza del Termine: Se passano 60 giorni dalla ricezione degli atti senza parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda (art. 146, comma 9). In Piemonte è di norma il Comune, delegato dalla L.R. 32/2008.
- Inerzia del Comune: Se è il Comune a non decidere nei termini, l’interessato può chiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che provvede entro 60 giorni (art. 146, comma 10).
Il silenzio della Soprintendenza, quindi, non sposta la pratica a un altro tavolo. La decisione resta al Comune, che deve chiudere con un provvedimento espresso. Resta aperta un’altra domanda: se nell’ordinaria si formi anche il silenzio assenso sul parere. La giurisprudenza del Consiglio di Stato non è uniforme. La sentenza della Sez. IV n. 8610 del 2 ottobre 2023, resa su un caso di conferenza di servizi, lo ammette. Altre pronunce, citate dall’ordinanza della Sez. VII n. 4354 del 1° giugno 2026, lo escludono.
E nella Procedura Semplificata? Il Silenzio Assenso sul Parere
Nell’iter dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. 31/2017) il silenzio assenso è previsto in modo espresso. Riguarda però solo il parere della Soprintendenza, non l’autorizzazione finale.
La Soprintendenza ha 20 giorni dal ricevimento della proposta del Comune per rendere il parere vincolante. Se tace, l’art. 11, comma 9, del D.P.R. 31/2017 stabilisce che si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/90. Attenzione però: il progetto non è approvato in automatico. Il Comune (o l’ente competente) deve comunque rilasciare l’autorizzazione con un provvedimento espresso. L’intero procedimento semplificato va chiuso entro 60 giorni dalla domanda (art. 10 del D.P.R. 31/2017). Il silenzio della Soprintendenza è un assenso endo-procedimentale, non il via libera definitivo.
L’eccezione: l’autorizzazione tacita per gli impianti a fonti rinnovabili
C’è un caso in cui la legge fa formare per silenzio proprio l’autorizzazione, e non solo il parere. Lo prevede l’art. 7 del D.Lgs. 190/2024, il decreto sui regimi amministrativi degli impianti a fonti rinnovabili, modificato dal D.Lgs. 178/2025.
La regola riguarda gli interventi che il decreto mette in attività libera (Allegato A), quando ricadono su aree o immobili dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice individuati con un apposito provvedimento. In questi casi serve l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che si esprime entro 30 giorni dall’istanza, dopo il parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro 20 giorni (comma 5). Il termine può essere sospeso una sola volta, per approfondimenti o integrazioni.
Se l’autorità non si esprime entro i 30 giorni, e la Soprintendenza non ha reso parere negativo, l’autorizzazione «si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni». Il diniego arrivato dopo la scadenza è inefficace.
È una norma speciale. Vale solo per questi impianti e per queste aree, e non cambia la regola dell’art. 146 per gli altri lavori. Per gli impianti che ricadono su altri beni paesaggistici lo stesso art. 7, al comma 2, rinvia alla procedura abilitativa semplificata. Non tocca nemmeno la questione rimessa all’Adunanza plenaria, che riguarda il parere della Soprintendenza nella sanatoria dell’art. 167. Prima di contare su un titolo tacito va quindi verificato, sul provvedimento di vincolo, in quale caso si rientra.
Silenzio Assenso della Soprintendenza in Sanatoria: Art. 36-bis e Art. 167
Il silenzio della Soprintendenza conta anche quando i lavori sono già stati eseguiti. Qui le regole sono due, e non coincidono.
Il Salva Casa (D.L. 69/2024) ha introdotto l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001. Vale per le parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, per gli interventi eseguiti senza SCIA o in difformità da essa e per le variazioni essenziali. Se l’opera è stata eseguita senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, il Comune chiede un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica all’autorità preposta al vincolo. Questa decide entro 180 giorni perentori, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni perentori. Se i pareri non arrivano nei termini, il comma 4 stabilisce che si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente comunale provvede autonomamente.
Per l’accertamento di compatibilità della sanatoria paesaggistica ex art. 167 il quadro è diverso. Anche qui la Soprintendenza ha 90 giorni perentori (art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004). Il testo, però, non prevede il silenzio-assenso. Sul punto la giurisprudenza è divisa. Con l’ordinanza n. 4354 del 1° giugno 2026 la Sez. VII del Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza plenaria. Alla data di aggiornamento di questa pagina la Plenaria non ha ancora deciso. Fino ad allora conviene non contare sul silenzio.
Attenzione a non confondere il parere con il titolo. Per l’art. 167 la norma non prevede alcun assenso tacito a favore del privato. Per l’art. 36-bis, invece, il comma 6 stabilisce che il permesso in sanatoria si intende accolto se il Comune non si pronuncia entro 45 giorni. Il termine resta sospeso finché non si chiude la valutazione paesaggistica. Prima di contare su un titolo formato per silenzio, conviene chiedere al Comune l’attestazione sul decorso dei termini prevista dallo stesso comma.
Quanto Tempo ha la Soprintendenza per Rispondere: i Termini a Confronto
I termini cambiano secondo la procedura. Per il parere paesaggistico le norme vigenti prevedono i termini riportati nella tabella, non 120 giorni. I 120 giorni riguardano un’altra autorizzazione: quella per i lavori su un immobile con vincolo storico-artistico, prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 42/2004. Lì il silenzio non vale assenso: il richiedente può diffidare la Soprintendenza e, dopo 30 giorni, rivolgersi al giudice.
| Procedura | Norma | Termine per la Soprintendenza | Se la Soprintendenza tace | Titolo tacito per il privato? |
|---|---|---|---|---|
| Autorizzazione paesaggistica semplificata | D.P.R. 31/2017, artt. 10-11 | 20 giorni dalla proposta del Comune | Silenzio assenso sul parere; il Comune rilascia l’autorizzazione | No |
| Autorizzazione paesaggistica ordinaria | D.Lgs. 42/2004, art. 146 | 45 giorni dalla ricezione degli atti | Dopo 60 giorni il Comune provvede comunque | No |
| Impianti a fonti rinnovabili in attività libera, su aree dell’art. 136 lett. b) e c) | D.Lgs. 190/2024, art. 7, commi 4-5 | 20 giorni | Il termine di 30 giorni dell’autorità decorre comunque | Sì: l’autorizzazione si intende rilasciata se l’autorità non si esprime entro 30 giorni, salvo parere negativo della Soprintendenza |
| Sanatoria edilizia con compatibilità paesaggistica | D.P.R. 380/2001, art. 36-bis, comma 4 | 90 giorni (perentorio) | Silenzio-assenso; il dirigente comunale provvede | Sì, per il permesso in sanatoria: si intende accolto dopo 45 giorni, sospesi fino alla chiusura della fase paesaggistica (comma 6) |
| Accertamento di compatibilità paesaggistica | D.Lgs. 42/2004, art. 167, comma 5 | 90 giorni (perentorio) | Non previsto dalla norma; questione rimessa all’Adunanza plenaria | No |
| Lavori su beni culturali | D.Lgs. 42/2004, artt. 21-22 | 120 giorni dalla richiesta | Nessun assenso: diffida e poi ricorso al giudice | No |
Cosa Fare se la Soprintendenza Non Risponde
Il rimedio cambia secondo la procedura, quindi il primo passo è capire in quale ci si trova.
Nella semplificata, trascorsi i 20 giorni, il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione. Conviene chiedergli per iscritto di chiudere il procedimento, richiamando l’art. 11, comma 9, del D.P.R. 31/2017.
Nell’ordinaria la richiesta va rivolta all’ente competente quando sono passati 60 giorni dalla ricezione degli atti. Se anche l’ente resta inerte, la domanda in via sostitutiva si presenta alla Regione.
Sui beni culturali, scaduti i 120 giorni, lo strumento è la diffida dell’art. 22, comma 4. Il termine si sospende per chiarimenti e per accertamenti tecnici (commi 2 e 3). Per gli accertamenti la sospensione non supera 30 giorni. Va quindi ricalcolato prima di diffidare.
In nessuno di questi tre casi il silenzio autorizza ad aprire il cantiere: serve il provvedimento.
I Rischi di un’Interpretazione Errata del Silenzio della Soprintendenza
Avviare i lavori basandosi sull’errata convinzione che il silenzio della Soprintendenza valga come autorizzazione è estremamente rischioso. Le conseguenze includono:
- Titolo edilizio senza presupposto: L’autorizzazione paesaggistica è presupposto del permesso di costruire e della SCIA (art. 146, comma 4, D.Lgs. 42/2004). Senza di essa il titolo non legittima i lavori.
- Sanzioni amministrative e penali: L’esecuzione di opere in assenza di una valida autorizzazione paesaggistica costituisce un reato.
- Ordine di demolizione: L’amministrazione può imporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietario.
Affrontare una pratica paesaggistica richiede una conoscenza precisa delle procedure. Noi seguiamo la pratica di autorizzazione paesaggistica dall’impostazione al provvedimento finale. Verifichiamo quale procedura si applica, quali termini decorrono e quali effetti produce ogni silenzio.
FAQ – Domande Frequenti sul Silenzio Assenso Paesaggistico
Dopo quanto tempo scatta il silenzio assenso della Soprintendenza?
Dipende dalla procedura, e riguarda solo il parere. Nella procedura semplificata il silenzio assenso si forma dopo 20 giorni dalla proposta del Comune. Nell’ordinaria la Soprintendenza ha 45 giorni; dopo 60 il Comune decide comunque. In queste due procedure il cittadino non ottiene un’autorizzazione tacita: serve il provvedimento del Comune. Fa eccezione la regola speciale sugli impianti a fonti rinnovabili (D.Lgs. 190/2024, art. 7).
Posso iniziare i lavori se la Soprintendenza non risponde entro i termini?
No. Il silenzio della Soprintendenza riguarda il parere: per aprire il cantiere serve l’autorizzazione paesaggistica dell’ente competente. Iniziare prima espone a sanzioni penali, a un titolo edilizio privo del suo presupposto e all’ordine di rimessione in pristino. Sugli immobili vincolati come beni culturali l’autorizzazione spetta alla Soprintendenza stessa. Per il suo silenzio l’art. 22 del D.Lgs. 42/2004 prevede la diffida, non l’assenso.
Esiste un silenzio devolutivo nell’autorizzazione paesaggistica?
No. Il D.Lgs. 42/2004 non trasferisce la pratica a un ente statale superiore. Se la Soprintendenza tace, dopo 60 giorni il Comune decide comunque. Se è il Comune a restare inerte, l’interessato può rivolgersi alla Regione, che provvede in via sostitutiva. La Commissione per il Paesaggio non sostituisce la Soprintendenza: è un organo consultivo che affianca il Comune.
La procedura semplificata garantisce tempi più certi?
In larga parte sì. La procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) deve chiudersi entro 60 giorni dalla domanda. La Soprintendenza ha 20 giorni per il parere, contro i 45 dell’ordinaria. Se tace, si forma il silenzio assenso sul parere. Il Comune deve comunque rilasciare l’autorizzazione finale, indispensabile per la legalità dell’intervento.
E se ho già fatto lavori senza autorizzazione?
Se hai realizzato interventi su immobili sottoposti a vincolo senza autorizzazione paesaggistica, puoi tentare la sanatoria paesaggistica ex art. 167, ma solo nei casi del comma 4 e se l’intervento risulta compatibile con i valori paesaggistici tutelati. Per le parziali difformità e le variazioni essenziali esiste anche l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001. Se la domanda viene respinta si applica la rimessione in pristino a spese del trasgressore.
Hai una pratica paesaggistica ferma o un termine già scaduto?
Il primo contatto serve a inquadrare il caso: quale vincolo c’è, quale procedura si applica, a che punto è la pratica. Poi, su incarico, impostiamo la pratica e ne seguiamo l’iter con Comune e Soprintendenza. Meglio farlo prima di aprire il cantiere contando su un silenzio che non autorizza. Richiedi una valutazione preliminare
